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| Membro della Fédération Internationale des Traducteurs F.I.T. | ||
| Sezione Regionale | ![]() |
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| Friuli Venezia Giulia | ||
REGOLAMENTO REGIONALE
Art. 1 Costituzione e scopi
E’ costituita la sezione AITI Friuli-Venezia Giulia con lo scopo di tutelare gli interessi dei propri associati attraverso la promozione dell’immagine professionale, lo sviluppo della collaborazione con colleghi e associazioni di categoria, l’approfondimento di tematiche specifiche e iniziative culturali.
Art. 2 Sede e rappresentanza
La sezione Friuli-Venezia Giulia ha sede presso il domicilio professionale del presidente pro tempore e il presidente regionale la rappresenta legalmente.
Art. 3 Fondi
Le entrate della sezione sono costituite da: a) quote associative ordinare e straordinarie versate dai soci b) eventuali contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati Il bilancio preventivo destinerà i fondi secondo le priorità stabilite in base alle seguenti voci: * spese ordinarie * spese straordinarie Per spese ordinarie s’intendono tutte quelle necessarie al regolare svolgimento delle attività della sezione. Per spese straordinarie s’intendono le spese di rappresentanza e di pubblicità, nonché le spese per attività utili al conseguimento degli scopi stabiliti e deliberate dal consiglio direttivo o dall’assemblea dei soci
Art. 4 Soci
Per i requisiti per le varie categorie di soci si fa espresso riferimento a quanto previsto dallo Statuto, art. 5, e dal Regolamento Nazionale. Per la perdita della qualità di socio si fa riferimento all’art. 9 dello Statuto.
Art. 5 Procedura di ammissione
Per la procedura di ammissione si fa espresso riferimento a quanto previsto da Statuto e Regolamento Nazionale.
Art. 6 Tasse e quote
L’ammontare della tassa di candidatura per i candidati e delle quote associative viene stabilito annualmente dall’assemblea ordinaria regionale su proposta del CDR. I versamenti vanno effettuati alla tesoreria regionale nei termini previsti dallo Statuto (art. 7) e dal Regolamento nazionale, secondo le procedure indicate dal CDR con debita comunicazione ai soci. Oltre i termini previsti, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota devono essere informati, con avviso semplice, del loro stato di morosità, che comporta la sospensione dal diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione fino all’avvenuto versamento della quota e della relativa penale. A pagamento avvenuto riceveranno tutta la documentazione arretrata. Qualora alla data dell’anno di riferimento stabilita dallo Statuto non abbiano ancora provveduto a regolare la propria posizione, decadono e il CDR dovrà dichiarare tale situazione di decadenza.
Art. 7 Doveri dei soci
Oltre all’osservanza dei doveri di cui all’art. 8 dello Statuto i soci sono tenuti a: * osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale, il Regolamento Regionale, il Codice Deontologico e le delibere degli organi sociali, * cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi, * effettuare il pagamento delle quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti, * sottoscrivere una polizza di responsabilità civile professionale, * provvedere ad inviare la dichiarazione di non incompatibilità con l’art. 5 dello Statuto.
Art. 8 Organi della sezione regionale
Gli organi della sezione sono:
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 9 Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce ordinariamente una volta l’anno entro aprile/maggio e straordinariamente su richiesta del CDR o di un terzo dei soci in regola col pagamento delle quote. L’avviso della convocazione viene diramato dal presidente per iscritto/e-mail almeno 15 gg prima della data prevista per la riunione e deve contenere data, ora e luogo, nonché l’ordine del giorno. Nel caso di assemblea straordinaria il preavviso può essere di 10 giorni. E’ compito dell’assemblea vigilare sull’operato del CDR e sull’andamento della sezione. L’assemblea ordinaria discute e delibera a) sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla relazione annuale del tesoriere, b) sugli argomenti posti all’o.d.g. L’assemblea straordinaria discute e delibera : a) sulle modifiche al regolamento regionale, b) su quant’altro ritenuto necessario.
Art. 10 Validità dell’ Assemblea – Rappresentanza in Assemblea
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice (50% + 1) dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto al voto. I soci in regola col pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con diritto di voto, purché la delega sia data per iscritto. Un socio non può detenere più di tre deleghe. Il numero delle deleghe non può superare il numero dei presenti. L’assemblea è presieduta dal Presidente della sezione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-presidente, assistito dal Segretario. Prima dell’inizio della riunione il Presidente procede alla verifica delle deleghe e constata la regolare costituzione dell’Assemblea. Della riunione viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Di tale verbale verrà data lettura in apertura dell’Assemblea successiva per l’approvazione.
Art. 11 Votazioni
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo che per il rinnovo delle cariche sociali, nel qual caso avvengono per scrutinio segreto. Hanno diritto di voto solo i soci onorari e i soci ordinari in regola col pagamento delle quote dell’anno in corso e degli eventuali contributi straordinari a carattere generale, i soci onorarie i nuovi soci, sulla base di un apposito elenco stilato dal Tesoriere. Le delibere dell’Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le delibere dell’Assemblea straordinaria vengono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti.
Art. 12 Elezioni
Le cariche sociali si rinnovano ogni 4 anni nel corso dell’assemblea ordinaria. Ogni socio ordinario in regola con il pagamento della quota può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto al presidente uscente entro la fine del mese che precede la scadenza del mandato. Il giorno delle elezioni l’assemblea nomina una commissione elettorale composta da tre soci che non siano candidati. Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto su schede predisposte e controfirmate da un membro della commissione elettorale. Alla chiusura del seggio la commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. I neo eletti si riuniscono immediatamente dopo la seduta elettorale per la distribuzione delle cariche.
Art. 13 Consiglio Direttivo
Il CDR si compone di 5 membri fino a 50 soci o di 7 membri qualora i soci superino i 50 e resta in carica per 4 anni. Il CDR si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte all’anno su convocazione del presidente e in via straordinaria tutte le volte che il presidente o almeno due dei consiglieri lo ritengano opportuno. Le riunioni del CDR sono valide se presente la maggioranza semplice dei consiglieri. Tra i consiglieri non sono ammesse deleghe. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del presidente. Il consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di consigliere subentra il primo dei non eletti.
Il CDR dà esecuzione alle delibere dell’assemblea e cura l’ordinaria amministrazione.
Discute e delibera su:
Provvede a dirimere eventuali controversie tra i soci e a suggerire possibili soluzioni in caso di controversie tra soci e terzi.
Art. 14 Cariche sociali
Art. 15 Il Segretario
Il segretario è nominato dal Presidente, ove possibile, tra i membri del CDR. Se nominato all’esterno del CDR non ha diritto di voto. La sua nomina è revocabile. Custodisce i documenti dell’Associazione, cura l’archivio, redige e conserva i verbali di tutte le riunioni del CDR e dell’assemblea e cura la corrispondenza.
Art. 16 Il Collegio dei sindaci
I membri del Collegio dei sindaci sono eletti di regola tra i soci ordinari che siano competenti in materia contabile. Qualora non sia possibile eleggere il Collegio tra i soci, per il controllo dei bilanci verrà fatto ricorso a un commercialista revisore dei conti esterno. L’elezione avviene in occasione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. La presidenza viene attribuita dal collegio stesso, preferibilmente a quello dei suoi membri che abbia maggior competenza in materia. I sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. Il Collegio sindacale deve riferire al CDR e all’Assemblea in merito ai risultati dell’esercizio sociale e alla tenuta della contabilità e fare le osservazioni ed eventuali proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione almeno 15 gg prima dell’assemblea. Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all’anno e tenere un libro dei verbali delle proprie riunioni e delibere. I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee annuali o alle riunioni del CDR in cui si tratti di temi di bilancio decadono dal loro ufficio. In caso di inerzia del CDR, devono convocare l’assemblea dei soci della sezione. La carica di sindaco non è cumulabile con altra carica all’interno della sezione regionale e comporta l’impossibilità di rappresentare per delega altri soci.
Art. 17 Il Collegio dei probiviri
Il Collegio è composto da tre membri che vengono nominati dal CDR. Restano in carica fino alla fine del mandato del CDR che li ha nominati e comunque fino al completamento degli eventuali procedimenti loro demandati. Il loro mandato è rinnovabile. Ad essi possono rivolgersi sia singoli soci che il CDR in merito all’applicazione delle norme dello Statuto, del regolamento nazionale e regionale, delle delibere del CDR, in merito alla legittimità degli atti amministrativi della sezione, all’ etica professionale, a dimissioni, decadenza e proposte di esclusione o espulsione di soci. Possono decidere, quali arbitri, compositori amichevoli, su eventuali ricorsi in materia disciplinare ed elettorale. Decideranno secondo equità con dispensa da ogni formalità. In caso di decadenza o dimissioni di un proboviro, il CDR provvederà a nominarne subito un altro.
Art. 18 Commissioni
Il presidente, sentito il CDR, ha la facoltà di nominare commissioni ad hoc qualora ciò sia ritenuto necessario o utile per il buon funzionamento della sezione.
Art. 19 Disciplina degli iscritti
I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all’art. 7 del presente regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del CDR e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni sono pronunciate dal CDR previa audizione dell’interessato e sono: 1. l’avvertimento: per casi di abusi e mancanze di lieve entità; è rivolto oralmente dal presidente e viene messo a verbale; 2. la censura: per casi di abusi o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata; 3. la proposta di esclusione ex art. 9 comma 5 dello Statuto; 4. la proposta di espulsione ex art. 9 comma 5 dello Statuto. Il cumulo delle sanzioni di cui ai pp. 1 e 2 può dar luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai pp. 3 e 4. Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al CDR per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg dall’adozione.
Art. 20 Emendamenti
Il presente Regolamento può essere emendato con la maggioranza relativa (i 2/3 dei votanti) in sede di assemblea straordinaria purché l’argomento sia all’ordine del giorno.
Art. 21 Scioglimento
In caso di scioglimento della Sezione Friuli-Venezia Giulia ex art. 25 dello Statuto, il CDN nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività.
Art. 22 Disposizioni finali transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento nazionale.